17 Mar Articolo 569 Codice di procedura civile — Provvedimento per l’autorizzazione della vendita
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’ articolo 567, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti [ disp. att. 175 ] . Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.
Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 21682/2009
In tema di esecuzione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore del decreto con cui, a norma dell’art. 569 c.p.c., il giudice dell’esecuzione dispone l’audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, costituisce vizio incidente anche sui successivi provvedimenti di aggiudicazione e di trasferimento del bene pignorato, deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., il quale decorre dalla conoscenza legale dell’atto. La predetta nullità, ancorchè anteriore alla vendita, risulta opponibile all’acquirente del bene se (come nella specie), ne difetti la terzietà rispetto alle parti del procedimento, come quando la vendita stessa sia stata disposta in favore di uno dei creditori procedenti, non trovando in tal caso applicazione la regola generale di cui all’art. 2929 c.c.
Cass. civ. n. 20814/2009
Nel processo esecutivo, strutturato quale successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, l’autorizzazione della vendita preclude la deducibilità di vizi attinenti ai singoli atti che abbiano preceduto le udienze fissate ex artt. 530 e 569 c.p.c., nel senso che, relativamente a detti vizi, l’udienza è l’ultimo momento utile per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ove non si sia verificata ancora decadenza; le situazioni invalidanti che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita sono, però, suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo, ancora nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, solo in quanto impediscano che esso consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori.
Cass. civ. n. 5341/2009
In tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita posto che detta omissione impedisce all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall’art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogni qualvolta detto diritto sia funzionale all’esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell’esecutato.
Cass. civ. n. 12275/2008
Con riferimento al procedimento ordinato all’emissione dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita di cui all’art. 569 cod. proc. civ., è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale venga conferito all’esperto l’incarico per la redazione della relazione di stima del bene da vendere con l’indicazione del suo relativo stato di possesso, da riportare nel successivo bando, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria e revocabile o modificabile da parte dello stesso giudice dell’esecuzione, che lascia impregiudicata la possibilità per l’avente interesse di far valere i vizi ad esso relativi con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 18513/2006
Il debitore deve essere convocato per l’udienza in cui il giudice dell’esecuzione autorizza la vendita dell’immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sè, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest’ultima, viziandola.
Cass. civ. n. 9394/2003
In materia di esecuzione per espropriazione forzata, la nullità dell’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato emessa senza la previa acquisizione della documentazione ipocatastale o per mancato aggiornamento (nel caso, dal 1991 al 1995) della documentazione medesima non risulta prevista da alcuna norma, e il principio di tassatività e tipicità che la connota non consente al giudice di integrare additivamente la disciplina delle nullità assolute (salvo il caso della deduzione di illegittimità costituzionale, che venga ritenuta non manifestamente infondata); né sanzione di nullità risulta del pari prevista dall’art. 498 c.p.c. (il quale prescrive di avvertire dell’espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell’esecuzione di procedere all’assegnazione o alla vendita insanabile per il caso in cui l’assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso) comportando soltanto che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell’art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell’avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.
Cass. civ. n. 14821/2000
I vizi dell’ordinanza di vendita, disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 569 c.p.c., derivanti da vizi di atti prodromici, denunciati dall’esecutato — nella specie inefficacia del pignoramento, ai sensi dell’art. 497 c.p.c., per tardività dell’istanza di vendita, a sua volta viziata per non esser stato rispettato il termine previsto dall’art. 498 c.p.c. nell’avvisare il creditore iscritto — e non ancora decisi dal giudice dell’opposizione, possono esser fatti valere soltanto se detta ordinanza è stata anch’essa tempestivamente opposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perché nel procedimento esecutivo vige il principio dell’autonomia delle singole fasi di esso.
Cass. civ. n. 11178/1995
Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale — secondo lo schema proprio del processo di cognizione — bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo — mediante opposizione agli atti esecutivi proponibile anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, in deroga all’espresso dettato dell’art. 569 c.p.c. — solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sé non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c.
Cass. civ. n. 7128/1995
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita forzata, in vista di successiva riunione del procedimento esecutivo ad altri pendenti davanti lo stesso giudice, costituisce un atto ordinatorio che non implica decisione alcuna sulla competenza ed è, pertanto, insuscettibile di impugnazione con l’istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 1929/1994
L’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si faccia valere la mancata comunicazione al debitore esecutato del decreto che fissa l’audizione delle parti e contestualmente detta, ex art. 569, stesso codice, disposizioni da osservarsi a pena di nullità, resta esperibile, attesa la natura del vizio, anche successivamente all’emissione del decreto di aggiudicazione o di trasferimento — cui siasi pervenuti nonostante il detto difetto di comunicazione — nel termine di legge decorrente non già da tale ultimo provvedimento, bensì dal momento in cui l’opponente abbia conseguito conoscenza dell’illegittima prosecuzione del procedimento, derivando, peraltro, dall’eventuale accoglimento dell’opposizione, non già l’effetto di infirmare l’avvenuto trasferimento del bene, ma solo quello di paralizzare il procedimento di distribuzione della somma ricavata.
Cass. civ. n. 1984/1990
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare che fissa l’udienza per l’autorizzazione della vendita, avendo natura preparatoria e di atto di direzione del processo, non è impugnabile, con l’opposizione agli atti esecutivi, per il mancato corredo della relativa istanza con i documenti indicati dall’art. 567 c.p.c., da parte del debitore, che in sede di osservazioni a norma dell’art. 569 può sollecitare la fissazione di un termine al creditore per il completamento di tale documentazione con la conseguente quiescenza della procedura sino alla produzione od integrazione della predetta documentazione.
Cass. civ. n. 51/1977
Qualora l’udienza stabilita, a norma dell’art. 569 c.p.c., per l’esecuzione della vendita con incanto degli immobili pignorati non abbia luogo per festività sopravvenuta o per impedimento del giudice dell’esecuzione o per qualsiasi altro motivo, l’esecuzione della vendita, a norma dell’art. 82 disp. att. c.p.c., s’intende rinviata d’ufficio alla prima udienza immediatamente successiva che sarà tenuta dal giudice dell’esecuzione e che risulta dal calendario giudiziario. Né varrebbe obiettare che l’art. 581 c.p.c. non qualifica espressamente come «udienza» la riunione per l’incanto, limitandosi a stabilire che «l’incanto ha luogo nella sala delle udienze pubbliche», giacché una seduta dell’organo giurisdizionale caratterizzata dalla partecipazione delle persone interessate deve qualificarsi come udienza.
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