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Art. 498 — Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

Art. 498 — Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

Qualora entro il termine indicato nell’articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari[ 530, 2906 c.c. ], l’erede non può eseguire pagamenti [ 502 c.c. ], ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari [ 499, 502, 503 c.c. ].

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta [ 504 c.c. ], le dichiarazioni di credito [ 505, 507 c.c. ].

L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia [ 501, [ 505, 506, 530 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9690/1994

L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna — non può — una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall’art. 498, comma 3, c.c. — dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e seguenti, c.c.

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Cass. civ. n. 8527/1994

In caso di opposizione allo stato di graduazione dell’eredità beneficiaria, la pubblicazione, ai sensi dell’art. 498 c.c., nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia dell’invito a legatari e creditori a presentare le dichiarazioni di credito assolve alla funzione di assicurare una forma di conoscenza legale da parte di tutti coloro che non siano stati raggiunti per qualsiasi motivo dall’invito individuale, anche ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di credito, sicché una volta scaduto detto termine le dichiarazioni pervenute successivamente potranno soddisfarsi soltanto sull’eventuale residuo, a nulla rilevando il mancato invio di inviti individuali a creditori di cui si assuma essere stato noto il recapito.

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Cass. civ. n. 1532/1975

La compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell’art. 1242 c.c. di conseguenza, il debitore dell’eredità beneficiata, a sua volta creditore, anche quando non abbia presentato la dichiarazione di credito di cui all’art. 498 c.c., può sempre eccepire l’intervenuta estinzione del debito per effetto della compensazione legale.

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