10 Gen Art. 499 — Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [ 498 c.c. ] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [ 493 c.c., 747, 478 c.p.c. ]. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [ 2745 ss. c.c. ] o a ipoteca [ 2808c.c. ], i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate [ 2882 ss. c.c. ] sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente [ 2885 c.c. ].
L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione [ 506 c.c. ]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione [ 2741 c.c. ]. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [ 495, 501 c.c. ].
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie [ 649 ss. c.c. ], sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1087/1995
Nel quadro della liquidazione dell’eredità accettata con beneficio di inventario devono, di massima, trovare sistemazione e definizione tutti i rapporti di contenuto patrimoniale lasciati pendenti dal de cuius all’atto della sua morte, essendo l’erede e l’eventuale curatore nominato per gestire la procedura liquidatoria, in linea di principio, tenuti, nei limiti delle disponibilità esistenti nell’asse ereditario, a far fronte ad ogni ragione vantata verso l’eredità da tutti i soggetti nei confronti dei quali il de cuius aveva in vita assunto obbligazioni. Alla stregua di tale principio non può dubitarsi dell’azionabilità nei confronti dell’eredità beneficiaria, nelle persone dell’erede e/o del curatore preposto alla relativa liquidazione, del diritto alla stipulazione di un contratto definitivo scaturito da un contratto preliminare concluso, a suo tempo, dal de cuius, non essendovi motivi validi per ravvisare esclusi dal novero degli obblighi, che l’eredità beneficiaria è tenuta ad onorare, quelli aventi il titolo nel negozio di cui agli artt. 1351 e 2932 c.c.
Cass. civ. n. 4469/1993
In tema di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio d’inventario, poiché l’autorizzazione per la vendita di beni al fine di liquidare il patrimonio ereditario, è preordinata al solo scopo di valutare la necessità o l’utilità e convenienza della vendita, nessuna rilevanza può avere sulla validità di detta vendita la circostanza che la stessa sia stata o meno effettuata in favore delle persone indicate nel provvedimento autorizzativo.
Cass. civ. n. 2674/1975
In tema di liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata, avvenuto il regolare deposito dei prezzo di una vendita di beni ereditari debitamente autorizzata ed effettuata, i privilegi gravanti sui beni stessi rimangono, ai sensi dell’art. 499 c.c., irrevocabilmente estinti, ancorché successivamente, dopo il definitivo esaurimento della procedura di liquidazione, venga accertato il difetto delle condizioni necessarie per l’acquisto o la conservazione del beneficio d’inventario.
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