Art. 493 – Codice civile – Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L'erede decade dal beneficio d'inventario [490, 494, 505, 509, 564 c.c.], se aliena o sottopone a pegno [2748 c.c.] o ipoteca [2808 c.c.] beni ereditari, o transige [1965 c.c.] relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [747, 748 ss. c.p.c.].

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6146/2022

In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata).

Cass. civ. n. 24171/2013

In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'art. 493 c.c. non consente all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che non rientrassero nell'ambito degli atti necessitanti dell'apposita autorizzazione giudiziaria la demolizione di un'autovettura di nessun valore commerciale caduta in successione, come l'appropriazione del vestiario del "de cuius" di valore minimale).

Cass. civ. n. 337/1967

La violazione dell'art. 747 c.p.c., dettato a prevalente tutela dell'interesse dei creditori e legatari dell'eredità, importa decadenza dal beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 493 c.c., su istanza dei creditori e legatari stessi, se l'alienazione non autorizzata dei beni ereditari sia stata posta in essere dall'erede capace. Qualora, invece, l'erede alienante sia un incapace e non abbia ottenuto l'autorizzazione prevista nel secondo comma del predetto art. 747 c.p.c., l'alienazione non autorizzata può essere impugnata tanto dai creditori e legatari dell'eredità, affinché il bene alienato non venga sottratto all'asse ereditario e possa costituire oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni, quanto dallo stesso incapace, poiché la norma anzidetta è preordinata anche a sua protezione. Tuttavia, quando l'alienazione stessa venga autorizzata dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., che realizza il massimo di tutela degli interessi dei minori, l'impugnativa è riservata soltanto ai creditori e legatari.

Cass. civ. n. 1051/1966

Il minore che entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non abbia accettato, con beneficio d'inventario, l'eredità già accettata dal padre di lui senza detto beneficio, non può dolersi che, nella vendita di beni appartenenti all'eredità, già compiuta dal padre in suo nome, non siano state osservate le forme previste dall'art. 747 c.p.c., e quelle, che ne costituiscono il presupposto, previste dall'art. 493 c.c., poiché tali norme sono dirette alla tutela dell'interesse dei creditori dell'eredità beneficiata, i quali hanno diritto a soddisfare i loro crediti sui beni ereditari con preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede.