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Art. 493 — Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

Art. 493 — Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L’erede decade dal beneficio d’inventario [ 490, 494, 505, 509, 564 c.c. ], se aliena o sottopone a pegno [ 2748 c.c. ] o ipoteca [ 2808 c.c. ] beni ereditari, o transige [ 1965 c.c. ] relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [ 747, 748 ss. c.p.c. ].

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24171/2013

In caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’art. 493 c.c. non consente all’erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell’asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l’obbligo di amministrazione dei beni nell’interesse dei creditori e dei legatari. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che non rientrassero nell’ambito degli atti necessitanti dell’apposita autorizzazione giudiziaria la demolizione di un’autovettura di nessun valore commerciale caduta in successione, come l’appropriazione del vestiario del “de cuius” di valore minimale).

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Cass. civ. n. 337/1967

La violazione dell’art. 747 c.p.c., dettato a prevalente tutela dell’interesse dei creditori e legatari dell’eredità, importa decadenza dal beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 493 c.c., su istanza dei creditori e legatari stessi, se l’alienazione non autorizzata dei beni ereditari sia stata posta in essere dall’erede capace. Qualora, invece, l’erede alienante sia un incapace e non abbia ottenuto l’autorizzazione prevista nel secondo comma del predetto art. 747 c.p.c., l’alienazione non autorizzata può essere impugnata tanto dai creditori e legatari dell’eredità, affinché il bene alienato non venga sottratto all’asse ereditario e possa costituire oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni, quanto dallo stesso incapace, poiché la norma anzidetta è preordinata anche a sua protezione. Tuttavia, quando l’alienazione stessa venga autorizzata dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c., che realizza il massimo di tutela degli interessi dei minori, l’impugnativa è riservata soltanto ai creditori e legatari.

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Cass. civ. n. 1051/1966

Il minore che entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non abbia accettato, con beneficio d’inventario, l’eredità già accettata dal padre di lui senza detto beneficio, non può dolersi che, nella vendita di beni appartenenti all’eredità, già compiuta dal padre in suo nome, non siano state osservate le forme previste dall’art. 747 c.p.c., e quelle, che ne costituiscono il presupposto, previste dall’art. 493 c.c., poiché tali norme sono dirette alla tutela dell’interesse dei creditori dell’eredità beneficiata, i quali hanno diritto a soddisfare i loro crediti sui beni ereditari con preferenza rispetto ai creditori personali dell’erede.

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