10 Gen Art. 490 — Effetti del beneficio d’inventario
L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede [ 2830, 2941 n.5 c.c. ].
Conseguentemente:
- 1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [ 448 c.c. ];
- 2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [ 564, 586 2 c.c. ];
- 3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede [ 495, 499, 502 c.c. ] . Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente [ 512 ss. c.c. ], se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario [ 493, 494, 505, 564 c.c. ] o vi rinunzi .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11458/2018
La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere il pagamento dell’imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l’illegittimità della cartella di pagamento, notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora conclusa).
Cass. civ. n. 23389/2017
L’accettazione con beneficio d’inventario da parte del minore, comporta che l’accettante, a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell’erede ex art. 490, comma 1, c.c., divenga erede a tutti gli effetti di legge e, in quanto tale, soggetto passivo d’imposta, tanto da essere pienamente legittimato a ricevere la notifica dell’avviso di accertamento emesso in relazione a redditi non dichiarati dal “de cuius”.
Cass. civ. n. 21942/2013
La pronuncia avente ad oggetto un mero accertamento del credito nei confronti degli eredi del debitore, non costituendo titolo esecutivo, non preclude agli stessi successori la possibilità di far valere in eventuale ulteriore giudizio la limitazione della loro responsabilità “intra vires”, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
Cass. civ. n. 13906/2008
In materia d’imposta di successione, l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti, con la conseguenza che, ai fini della quantificazione del debito tributario, deve prima essere completata la procedura di formazione dell’inventario, con la definitività correlatile alla mancata opposizione, solo successivamente potendo quantificarsi l’imponibile e procedersi, quindi, alla liquidazione dell’imposta.
Cass. civ. n. 14766/2007
La circostanza che l’erede del responsabile di un illecito aquiliano abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, e quindi non possa rispondere ultra vires, non può essere rilevata d’ufficio, ma va tempestivamente dedotta e provata da chi vi abbia interesse.
Cass. civ. n. 6488/2007
Colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede, come stabilito dall’art. 490, primo comma, c.c., con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall’art. 490, secondo comma, c.c. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius.
Cass. civ. n. 16046/2001
Colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario, è erede a tutti gli effetti con l’unica particolarità che, ai sensi degli artt. 484 e 490, secondo comma n. 2, c.c., tiene distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. Da ciò consegue che egli sia soggetto passivo dell’I.n.v i.m. quale acquirente a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
Cass. civ. n. 11084/1993
L’erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (art. 490, comma secondo, n. 2, c.c.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l’asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza.
Cass. civ. n. 5641/1993
La responsabilità intra vires dell’erede beneficiario per i debiti ereditari costituisce una qualità del relativo rapporto che assume rilievo già in fase antecedente l’esecuzione forzata, precludendo ogni misura anche cautelare sui beni personali dell’erede. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l’interesse del coerede ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un debito ereditario senza alcun riferimento né alle quote ereditarie, né alla qualità di erede beneficiario, sì da esporre i coeredi alla responsabilità solidale ultra vires per l’intero debito).
Cass. civ. n. 5067/1993
La disposizione dell’art. 490 comma secondo n. 2) c.c. che limiti la responsabilità dell’erede accettante con il beneficio d’inventario per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati intra vires e cum viribus hereditatis, va intesa nel senso che nell’espressione «debiti» debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi ereditari posti a carico dell’erede dall’art. 752 c.c., con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario ma deve subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari.
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