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Art. 495 — Pagamento dei creditori e legatari

Art. 495 — Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando i creditori o legatari non si oppongono [ 498 c.c. ] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari [ 649 ss. c.c. ] a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità [ 499, 503, 2741, 2830 c.c. ].

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore [ 649 c.c. ], nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [ 2934 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23350/2016

In tema di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del “de cuius” in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell’attivo ereditario che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell’erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario.

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Cass. civ. n. 1627/1985

A differenza del debitore che per adempiere alcune delle sue obbligazioni, al di fuori di procedure concorsuali o individuali, è libero di scegliere il creditore al quale eseguire il pagamento, il curatore dell’eredità giacente è tenuto – anche al di fuori dell’ipotesi di liquidazione dell’eredità a norma degli artt. 498 e segg. c.c. – a rispettare l’ordine dei diritti di prelazione a norma dell’art. 495 c.c. (richiamato dall’art. 531 stesso codice) con la conseguenza che, restando la pretesa dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni limitata da quella concorrente dei creditori aventi un titolo pozione, l’inosservanza di quell’ordine comporta l’illegittimità del relativo pagamento anche se debitamente autorizzato dal pretore.

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Cass. civ. n. 3294/1968

Sia nella forma della liquidazione individuale (art. 495 c.c.) sia più ancora nella forma della liquidazione concorsuale (artt. 498 e segg. c.c.) i poteri di amministrazione nonché di disposizione con le cautele prescritte dalla legge, che l’erede beneficiario, quale titolare dell’ufficio di liquidazione, ha rispetto all’eredità in generale si estendono anche alla cosa legata, la quale è e rimane soggetta al potere e quindi alla ingerenza dell’erede, potendosi solo, per alcuni riflessi, ammettere una coamministrazione dato che anche il legatario ha interessi da tutelare. In ogni caso, però, i poteri di amministrazione e disposizione del legatario non possono sovrapporsi a quelli dell’erede rendendo inefficienti gli atti di gestione e disposizione, che a quest’ultimo appaiono migliori per raggiungere i fini della liquidazione. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva riconosciuto al coniuge superstite legatario usufruttuario ex lege di una quota maggioritaria di godimento rispetto al bene ereditario oggetto di locazione, l’esercizio di una specie di ius prohibendi ex artt. 1105 e 1108 c.c. rispetto all’atto dispositivo compiuto dall’erede beneficiario mediante l’instaurazione dell’azione intesa a far cessare per morosità o per scadenza del termine convenzionale la locazione già stipulata dal de cuius).

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