10 Gen Art. 496 — Rendimento del conto
Posted at 20:45h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo V – Dell’accettazione dell’eredità > Sezione II – Del beneficio d’inventario
L’erede ha l’obbligo di rendere conto [ 263 c.p.c. ] della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede [ 2946 ss. c.c., 749 c.p.c., 109, 178 disp. att. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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