Art. 263 – Codice di procedura civile – Presentazione e accettazione del conto

Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.

Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15702/2020

L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/06/2018).

Cass. civ. n. 30506/2019

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2017).

Cass. civ. n. 2148/2014

La domanda di rendimento del conto (nella specie, tra coeredi) include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento. Ne consegue che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.

Cass. civ. n. 25302/2013

L'inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non comporta, a carico del convenuto, l'inversione dell'onere della prova, che resta pur sempre a carico dell'attore che si assume creditore, potendo al più il giudice, nel suo prudente apprezzamento, trarre da tale inosservanza un argomento di prova a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c..

Cass. civ. n. 9264/2010

L'istituto del rendiconto, previsto dall'art. 1713, comma primo, c.c. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell'art. 263 c.p.c.) è incompatibile con il mandato "ad litem" di cui all'art. 84, comma primo, c.p.c., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell'interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato "ad negotia" e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio.

Cass. civ. n. 25349/2009

La sottoscrizione di colui che renda il conto, consistendo questo in una esposizione analitica di somme necessariamente racchiusa in un documento da depositare in tempo utile perché la controparte possa esaminarlo, deve considerarsi requisito essenziale del medesimo, con la conseguenza che il documento che ne risulti privo non può ritenersi idoneo a fondare il legittimo instaurarsi del procedimento di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c.

Cass. civ. n. 12463/1999

Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nelle altrui e nella propria, e come tale si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale — in caso di accettazione del conto — è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre — in caso contrario — è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto). Il suddetto procedimento è, tuttavia, dalla legge previsto come applicabile anche a taluni rapporti di natura processuale (come la tutela, la custodia e l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili esecutati o assoggettati a sequestro, la curatela fallimentare), ma in tal caso la disciplina del procedimento non sempre è quella degli artt. 263 ss. c.p.c. nella sua integralità, come si verifica nel caso in cui si tratti dell'obbligo di rendiconto da rendersi dall'amministratore giudiziario nominato ex art. 676 c.p.c., in cui il procedimento sorge in forza dell'ordine del giudice di presentare il conto e si conclude, a norma dell'art. 593 c.p.c., sia che si tratti di conti parziali che totali, con un'ordinanza non impugnabile, la quale non è neppure ricorribile ex art. 111 Cost., difettando del requisito della decisorietà e definitività, giacché non contiene statuizioni dirette a dirimere un contenzioso fra le parti, ma si caratterizza come atto di amministrazione, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sull'operato del custode, tanto che eventuali responsabilità di quest'ultimo possono farsi valere in un autonomo giudizio della parte che risulti titolare del diritto controverso in funzione della cui preservazione l'amministrazione venne tenuta (nella specie, in applicazione di tali principi la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarata improponibile ex art. 382, terzo comma, c.p.c. la domanda con la quale, nell'ambito di un procedimento di sequestro giudiziario, concesso in corso di impugnazione di lodo arbitrale avanti ad una corte d'appello, a seguito della presentazione del conto, ordinata dal consigliere istruttore, si era impugnato il conto e si era dato corso al giudizio di rendiconto, pronunciandosi, quindi, da parte della corte d'appello, una sentenza parziale su alcune questioni, contro la quale era stato proposto ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 12387/1998

In tema di rendimento dei conti, la mancata produzione dei documenti giustificativi priva di attendibilità e di efficacia il conto medesimo, risultando tali documenti (necessariamente) funzionali al riscontro della veridicità delle singole partite di dare ed avere e, quindi, al controllo del risultato finale in termini di saldo attivo e passivo.

Cass. civ. n. 2073/1993

La competenza sulla domanda diretta ad ottenere il rendiconto o la restituzione del saldo attivo, proposta dal mandante contro il mandatario, spetta al giudice della residenza o del domicilio del mandatario.

Cass. civ. n. 4568/1992

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa — ed in tal caso spetterà a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità — mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio), escludendosi la possibilità di una pronunzia di non liquet, che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall'obbligo di presentazione del conto.

Cass. civ. n. 10528/1990

L'obbligo di rendere il conto può ritenersi adempiuto quando colui che vi è tenuto si sia dato carico di fornire la prova attraverso i corrispondenti documenti giustificativi non soltanto della qualità e quantità dei frutti percetti e della somma incassata, nonché dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire anche in relazione ai fini da perseguire e i risultati raggiunti, se l'operato di chi renda il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione. (Nella specie in base all'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione impugnata con cui si era ritenuto che non fosse stato adempiuto l'obbligo di rendere il conto in quanto il soggetto che vi era tenuto si era limitato a presentare un prospetto riassuntivo degli aumenti in entrata e in uscita verificatisi in alcuni conti correnti bancari e dei corrispondenti saldi senza dare conto degli atti di gestione che avevano portato agli esposti risultati contabili).

Cass. civ. n. 1529/1985

L'istituto del rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Tale principio vale anche in tema di divisione ereditaria, perché l'art. 723 c.c. prescrive soltanto che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto.

Cass. civ. n. 5720/1984

Tra coeredi, la resa dei conti, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sé stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui, condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare. Ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorché l'una e l'altra abbiano dato luogo ad un unico giudizio, di guisa che — tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all'individuazione dei beni caduti in successione o all'identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) — le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa senza reciproci condizionamenti.