Cass. civ. n. 4568 del 15 aprile 1992

Testo massima n. 1


Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa — ed in tal caso spetterà a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità — mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio), escludendosi la possibilità di una pronunzia di non liquet, che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall'obbligo di presentazione del conto.

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