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Articolo 264 Codice di procedura civile — Impugnazione e discussione

Articolo 264 Codice di procedura civile — Impugnazione e discussione

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare . Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un’udienza per tale scopo.

Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso [ 109 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25349/2009

In tema di rendimento dei conti, la mancata produzione dei documenti giustificativi, privando di attendibilità il conto, equivale all’omessa presentazione dello stesso, con conseguente impossibilità della sua impugnativa ai sensi dell’art. 264 c.p.c.

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Cass. civ. n. 4091/2007

In tema di rendimento dei conti, la disposizione dell’art. 264 c.p.c., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all’art. 263 c.p.c. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l’adozione dei provvedimenti all’uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova.

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Cass. civ. n. 2216/1976

L’impugnazione di un conto, a norma dell’art. 264 c.p.c., deve essere fondata sulla specificazione sia delle partite che si intendono contestare sia dei motivi della contestazione. Di conseguenza, nessuna rilevanza può essere attribuita a generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto, nonché ad osservazioni di preteso disordine dei documenti giustificativi ed al difetto di un elenco dei medesimi.

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