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Articolo 265 Codice di procedura civile — Giuramento

Articolo 265 Codice di procedura civile — Giuramento

Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento [ 2736 n. 2 c.c. ] le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta [ 263 c.p.c. ] o rimane contumace [ 171, 290 ss. c.p.c. ] . Si applica in tal caso la disposizione dell’articolo 241.

Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14317/2002

L’efficacia probatoria del giuramento suppletorio (che ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che, all’esito del suo rituale compimento, non possono non considerarsi definitivamente accertati) deriva dalla sua stessa prestazione in una situazione in cui la domanda, pur se non pienamente provata, non è, tuttavia, completamente sfornita di prova, sicché la eventuale, successiva proposizione di una querela di falso contro documenti considerati (insieme con le altre risultanze processuali) quali indizi ed argomenti di prova sufficienti a giustificare il ricorso al giuramento stesso deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione, poiché quest’ultima non si fonda sull’efficacia probatoria propria del documento, bensì sugli effetti (legalmente predeterminati) del giuramento (ciò che, a più forte ragione, deve dirsi nell’ipotesi — quale quella di specie — di cui all’art. 265, comma secondo, c.p.c., potendo il collegio ordinare a chi renda il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si possa o non si sia soliti chiedere ricevuta).

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Cass. civ. n. 7527/1997

In tema di rendimento di conti, il giuramento previsto dal primo comma dell’art. 265 c.p.c. può essere deferito anche quando il conto sia stato presentato ma le sue carenze siano tali da renderlo totalmente inadeguato alla rappresentazione, in termini contabili, dei rapporti derivati dall’attività gestoria e del suo esito. In tal caso, però, il giuramento non può avere ad oggetto singole partite del conto, sia perché esse non coincidono con il risultato complessivo della gestione, sia perché, essendo il conto presentato dal gestore totalmente inidoneo alla ricostruzione dell’attività svolta, la certezza raggiunta in ordine a tali specifici punti non potrebbe condurre all’accertamento delle somme dovute. È invece consentito che il giuramento previsto dal secondo comma dell’art. 265 citato abbia ad oggetto singole partite, perché, in relazione a tale ipotesi, non è in discussione l’idoneità del conto ad assolvere le finalità che gli sono affidate dalla legge, trattandosi di disposizione intesa ad agevolare l’attività probatoria del gestore in relazione alla dimostrazione dell’esistenza di spese per le quali «non si può o non si vuole rilasciare ricevuta».

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Cass. civ. n. 6232/1987

L’art. 265 c.p.c. autorizza il giudice ad avvalersi del giuramento estimatorio per il solo fatto che la parte tenuta a rendere il conto non lo presenti, in presenza dell’accertata impossibilità di determinare altrimenti il credito dell’avente diritto. All’ipotesi della mancata presentazione deve equipararsi il caso in cui il conto sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell’attività svolta, come nel caso che contenga la mera indicazione dei dati contabili sulle entrare e sulle uscite, dovendo esso dare la prova non solo della quantità e qualità delle somme incassate e della entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di valutare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito, al fine di riscontrare un operato conforme a quei criteri di buona amministrazione che, alla luce del principio stabilito dall’art. 1176 c.c., vengono ribaditi in tema di mandato dall’art. 1710 c.c.

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Cass. civ. n. 2335/1977

Per l’art. 265 del codice di procedura civile il giudice ha facoltà non obbligo di ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace.

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Cass. civ. n. 1970/1976

L’art. 265 c.p.c. autorizza il giudice ad avvalersi del giuramento estimatorio per il solo fatto che la parte tenuta a rendere il conto non lo presenta, indipendentemente da ogni indagine su un’eventuale colpa di quest’ultimo e, quindi, senza necessità di accertare se la mancata presentazione del conto possa essere giustificata, come risulta dal secondo comma dell’articolo citato, che consente il deferimento del giuramento in casi nei quali nessuna colpa della controparte è ipotizzabile: l’unico presupposto richiesto dalla legge consiste nell’accertata impossibilità di determinare altrimenti il credito dell’avente diritto.

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Cass. civ. n. 2921/1960

Il giuramento di cui al secondo comma dell’art. 265 non è deferibile quando la mancata esibizione della necessaria documentazione sia dovuta alla condotta gravemente colposa della parte tenuta al rendiconto.

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Cass. civ. n. 555/1959

A norma dell’art. 265 c.p.c., il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute non solo se la parte tenuta al rendiconto non lo presenti, ma anche se, presentandolo, ometta di depositare in cancelleria i documenti che lo giustificano.

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