Art. 241 – Codice di procedura civile – Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione
Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4659/1984
Mentre il giuramento estimatorio — che è deferibile anche se concerne una somma di danaro allo scopo di stabilire il suo esatto ammontare — presuppone la certezza dell'an debeatur sul quale non deve esservi più discussione, costituisce invece giuramento suppletorio quello diretto ad integrare la prova, data in maniera insufficiente, dell'affermazione creditoria e della domanda giudiziale dell'attore.
Cass. civ. n. 3521/1983
Il giuramento estimatorio va deferito, ai sensi dell'art. 241 c.p.c., secondo una formula che lasci libero il giurante di stabilire il valore della cosa domandata entro un limite massimo che il giudice stabilisce secondo il suo prudente apprezzamento; non può, peraltro, considerarsi contra legem una formula che faccia riferimento ad un valore fisso predeterminato, specie quando questo corrisponda a quello indicato in domanda dal giurante, poiché anche il valore così determinato assolve sostanzialmente alla funzione voluta dalla legge, che è quella di porre un limite massimo al riconoscimento della pretesa dedotta in giudizio, sottraendolo all'arbitrio del giurante, il quale potrebbe valersi della natura di prova legale del giuramento per ottenere delle prestazioni esorbitanti rispetto alle risultanze obiettive di causa.
Cass. civ. n. 877/1982
L'ammissione del giuramento estimatorio — che è consentito solo per determinare il valore della cosa domandata e non già per determinare l'esistenza della cosa medesima, salvo il caso previsto, in tema di rendimento di conto, dall'art. 265 c.p.c. — è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, che è sottratta al sindacato di legittimità.
Cass. civ. n. 5753/1981
Il giuramento estimatorio, essendo ammesso solo per determinare il valore della cosa domandata, non può essere deferito per accertare il fatto storico del prezzo convenuto e pagato in un contratto di vendita.
Cass. civ. n. 1151/1980
In caso di deferimento del giuramento estimatorio, la determinazione dell'importo da valere come limite di efficacia probatoria costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 241/1980
Il giuramento suppletorio, il quale ha lo scopo di integrare la prova insufficiente della domanda o dell'eccezione, non si trasforma in giuramento estimatorio, per il solo fatto che detta integrazione possa incidere, sulla base di meri conteggi, anche sulla liquidazione delle relative pretese, atteso che il giuramento estimatorio ricorre nel diverso caso in cui, restando accertato o comunque pacifico l'an, occorra stimare il quantum della cosa domandata, non altrimenti determinabile. Pertanto, in ipotesi di assicurazione di prodotti farmaceutici contro i danni da incendio, e nella controversia fra assicuratore ed assicurato in ordine al diritto all'indennizzo, il giuramento suppletorio, diretto ad integrare la semiplena probatio sull'individuazione dei medicinali distrutti, non diventa in parte giuramento estimatorio, per il fatto che contenga anche l'indicazione dei valori di tali prodotti, computabili, in base a calcolo aritmetico, secondo i prezzi d'imperio vigenti in materia.
Cass. civ. n. 3976/1978
L'art. 2736 c.c. prevede, nel n. 2, due tipi di giuramento: quello suppletorio, che ha per scopo di integrare la prova non pienamente fornita sull'azione e sull'eccezione, e quello estimatorio, che, essendo stato pienamente accertato l'an debeatur, ha per scopo soltanto di stabilire il quantum, non determinabile diversamente. Dati i diversi presupposti dei due tipi di giuramento e dato anche che, a norma dell'art. 241 c.p.c., il giuramento estimatorio richiede che il giudice determini la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia, una volta che sia stato deferito dal giudice un giuramento concernente solo l'esistenza, e non anche l'ammontare, del debito, deve escludersi efficacia di giuramento ad affermazioni fatte dal giurante circa il valore economico della prestazione.