14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1529 del 21 febbraio 1985
Testo massima n. 1
In tema di comunione ordinaria ed ereditaria il compartecipe può usucapire la cosa senza necessità dell’interversione del possesso [ art. 1164 c.c. ], attraverso la semplice estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a questo fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso della cosa, occorrendo, altresì, che detto compartecipe ne abbia goduto in modo obiettivamente inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. [ Nella specie, in applicazione del surriportato principio, non si è ritenuto sufficiente, al fine della prova del possesso esclusivo di un immobile di proprietà comune, l’assunzione da parte di uno dei compartecipi, di tutti gli oneri ordinari e straordinari di miglioria ].
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Testo massima n. 2
L’istituto del rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l’ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Tale principio vale anche in tema di divisione ereditaria, perché l’art. 723 c.c. prescrive soltanto che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto.
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