14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25302 del 11 novembre 2013
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’inosservanza dell’ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non comporta, a carico del convenuto, l’inversione dell’onere della prova, che resta pur sempre a carico dell’attore che si assume creditore, potendo al più il giudice, nel suo prudente apprezzamento, trarre da tale inosservanza un argomento di prova a norma dell’art. 116, secondo comma, c.p.c..
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