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Art. 497 — Mora nel rendimento del conto

Art. 497 — Mora nel rendimento del conto

L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [ 1219 c.c. ] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo [ 496 c.c. ].

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore [ 263 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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