10 Gen Art. 497 — Mora nel rendimento del conto
Posted at 20:26h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo V – Dell’accettazione dell’eredità > Sezione II – Del beneficio d’inventario
L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [ 1219 c.c. ] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo [ 496 c.c. ].
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore [ 263 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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