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Art. 263 — Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Art. 263 — Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Il riconoscimento [ 250 ] può essere impugnato [ 268 ] per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse [ 100 c.p.c. ].

L’azione è imprescrittibile [ 2934 ] riguardo al figlio.

L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30122/2017

In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'”assoluta impossibilità di concepimento” non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il “favor veritatis” ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicché, essendo la consulenza tecnica genetica l’unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l’azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento.

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Cass. civ. n. 6136/2015

Il giudizio di impugnazione della veridicità del riconoscimento di figlio naturale è suscettibile di produrre rilevanti effetti sullo “status” della persona del bambino e di incidere su diritti personalissimi, sicché il giudice deve accertare rigorosamente le ragioni che facciano escludere la veridicità del riconoscimento della filiazione anche se non è applicabile il principio, proprio del giudizio penale, secondo cui la prova deve essere fornita “al di là di ogni ragionevole dubbio”. L’impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio per difetto di veridicità può essere accolta, alla luce del principio del “favor veritatis”, non solo quando l’attore provi che l’autore del riconoscimento, all’epoca del concepimento, era affetto da “impotentia generandi” o non aveva la possibilità di avere rapporti con la madre, ma anche quando fornisca la prova di essere il vero genitore, così dimostrando nello stesso tempo sia la propria legittimazione che la fondatezza della domanda.

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Cass. civ. n. 17095/2013

L’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell’art. 263 c.c., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio.

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Cass. civ. n. 14462/2008

In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, l’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di «leggi») e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell’opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, ed il mancato esercizio di tale potere, così come il suo esercizio, non è censurabile in sede di legittimità.

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Cass. civ. n. 3563/2006

In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all’avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall’altro genitore.

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Cass. civ. n. 5533/2001

Il conflitto di interessi nel rapporto processuale tra genitore esercente la potestà e figlio è ipotizzabile non già in presenza di un interesse comune, sia pure distinto ed autonomo, di entrambi al compimento di un determinato atto, ma soltanto allorché i due interessi siano nel caso concreto incompatibili tra loro, nel senso che l’interesse del rappresentante, rispetto all’atto da compiere, non si concili con quello del rappresentato; l’esistenza di una siffatta situazione di conflitto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito, non è normativamente presunta nel caso dell’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la quale non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore, nelle quali il giudizio deve essere proposto, in rappresentanza del minore, nei confronti di un curatore speciale nominato al riguardo dal giudice; ne consegue che, in ordine a tale azione, trova applicazione, in mancanza della deduzione di una concreta situazione di conflitto di interessi, la regola secondo cui il genitore esercente la potestà è legittimato, nell’interesse del figlio minore, a resistere al giudizio da altri intentato. Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non è sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico giuridico dell’altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, il quale aveva escluso che ricorressero le condizioni per la sospensione necessaria del giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la querela di falso dell’atto di nascita relativamente alla regolarità del procedimento della sua formazione).

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Cass. civ. n. 12085/1995

L’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) può essere accolta non solo quando l’attore provi che l’autore del riconoscimento, all’epoca del concepimento, era affetto da impotentia generandi o non aveva la possibilità di avere rapporti con la madre, ma anche quando fornisca la prova di essere il vero genitore, così provando nello stesso tempo sia la propria legittimazione che la fondatezza della domanda.

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Cass. civ. n. 2269/1993

L’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità, da parte del suo autore a norma dell’art. 263 c.c., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, di cui l’art. 256 c.c. sancisce il divieto, poiché l’autore che impugna il riconoscimento, è tenuto alla giudiziale dimostrazione della non rispondenza del riconoscimento al vero.

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Cass. civ. n. 7700/1990

La impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale prevista dall’art. 263 c.c. postula la dimostrazione (che può essere data attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo) della assoluta impossibilità che il soggetto il quale ha effettuato il riconoscimento sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio.

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Cass. civ. n. 4201/1989

Nelle controversie in tema di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale (e di contestazione della legittimità), trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall’art. 70, n. 3, c.p.c., secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il P.M. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità e non può, quindi, (anche) esercitare l’azione e proporre impugnazione. Né l’espressione «chiunque vi abbia interesse», usata dall’art. 263 c.c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, può ritenersi comprensiva del P.M., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, allo essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e di parenti di chi risulti il genitore legittimo o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore, ecc.).

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