14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4201 del 18 ottobre 1989
Testo massima n. 1
Nelle controversie in tema di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale [ e di contestazione della legittimità ], trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall’art. 70, n. 3, c.p.c., secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il P.M. deve [ soltanto ] intervenire sotto pena di nullità e non può, quindi, [ anche ] esercitare l’azione e proporre impugnazione. Né l’espressione «chiunque vi abbia interesse», usata dall’art. 263 c.c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, può ritenersi comprensiva del P.M., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato [ concreto, attuale e legittimo ] sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, allo essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio [ ad es. gli eredi e di parenti di chi risulti il genitore legittimo o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore, ecc. ].
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