Cass. civ. n. 2269 del 24 febbraio 1993

Testo massima n. 1


L'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità, da parte del suo autore a norma dell'art. 263 c.c., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, di cui l'art. 256 c.c. sancisce il divieto, poiché l'autore che impugna il riconoscimento, è tenuto alla giudiziale dimostrazione della non rispondenza del riconoscimento al vero.

Normativa correlata