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Art. 268 — Provvedimenti in pendenza del giudizio

Art. 268 — Provvedimenti in pendenza del giudizio

Quando è impugnato il riconoscimento [ 263 ss. ], il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 12165/2002

L’incompatibilità alla prestazione dell’ufficio di perito prevista dall’art. 222, comma 1, lett. d), c.p.p. non opera con riguardo all’attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall’art. 268, comma 7, c.p.p., atteso che il rinvio contenuto in tale disciplina alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l’espletamento delle perizie è da intendersi limitato alle norme concernenti le formalità di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative comunicazioni, con esclusione invece, della equiparazione al perito della persona chiamata a eseguire le trascrizioni, dovendo questa – a differenza del perito, la cui funzione è quella di esprimere un «parere», ossia un «giudizio tecnico» – porre in essere soltanto una «operazione tecnica» connessa non ad un «giudizio» ma ad una finalità di tipo «ricognitivo».

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Cass. civ. n. 1/1999

Nel giudizio di rinvio il difensore che, con la sentenza annullata, abbia ottenuto il provvedimento di distrazione delle spese, essendo personalmente obbligato alla restituzione, è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d’indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento. La competenza funzionale del giudice di rinvio sulla domanda di ripetizione viene meno però ove il giudizio di rinvio si sia estinto, con la conseguenza che, in tal caso, la stessa domanda va proposta al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito.

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Cass. civ. n. 3026/1993

In caso di affidamento di un minore, disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 74, ultimo comma, della L. 4 maggio 1983, n. 184, in presenza di riconoscimento di filiazione naturale che presenti gli estremi dell’impugnabilità, i coniugi affidatari, rispetto ai quali l’affidamento stesso sia stato ribadito, col diverso provvedimento di cui all’art. 268 c.c., dal giudice istruttore del giudizio di impugnazione poi effettivamente proposto dal curatore speciale del minore davanti al tribunale ordinario, hanno titolo e legittimazione ad opporsi all’esecuzione per la riconsegna del bambino, iniziata nei loro confronti da parte del preteso genitore naturale a seguito di riforma in appello dell’originario provvedimento di affidamento, poiché l’instaurazione del suddetto giudizio di opposizione ha l’effetto di trasferire all’adito tribunale ordinario il potere di provvedere nell’interesse della prole, con la conseguenza che il nuovo provvedimento di affidamento integra anche un autonomo titolo per la conservazione del rapporto con esso costituito, che rimane insensibile alle vicende dell’affidamento disposto anteriormente all’inizio del giudizio stesso.

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Cass. pen. n. 829/1993

Nel caso in cui, sull’istanza di rinvio inviata dal difensore, il giudice non abbia operato alcuna valutazione — di accoglimento o di rigetto — si determina, per la violazione dell’art. 125, comma terzo, c.p.p., il difetto di assistenza dell’imputato da parte del difensore di fiducia, nei termini di cui agli artt. 178 lett. c) e 179, comma primo, stesso codice e, quindi, la conseguente nullità assoluta. (Nella specie, relativa a condanna in contumacia, non risultava dal verbale di udienza alcuna motivazione sul punto).

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