14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12165 del 28 marzo 2002
Testo massima n. 1
L’incompatibilità alla prestazione dell’ufficio di perito prevista dall’art. 222, comma 1, lett. d ], c.p.p. non opera con riguardo all’attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall’art. 268, comma 7, c.p.p., atteso che il rinvio contenuto in tale disciplina alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l’espletamento delle perizie è da intendersi limitato alle norme concernenti le formalità di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative comunicazioni, con esclusione invece, della equiparazione al perito della persona chiamata a eseguire le trascrizioni, dovendo questa – a differenza del perito, la cui funzione è quella di esprimere un «parere», ossia un «giudizio tecnico» – porre in essere soltanto una «operazione tecnica» connessa non ad un «giudizio» ma ad una finalità di tipo «ricognitivo».
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Testo massima n. 2
Nel caso di ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato e trasmesso a mezzo posta, la funzione di autenticazione della firma dell’impugnante spetta unicamente al difensore che sia autorizzato ad esercitare innanzi al giudice di legittimità.
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