Cass. civ. n. 30122 del 14 dicembre 2017
Testo massima n. 1
In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'"assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicché, essendo la consulenza tecnica genetica l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l'azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento.
Testo massima n. 2
L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del suo autore, ex art. 263 c.c., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, non consentita dall'art. 256 c.c., poiché l'autore che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare la non rispondenza del riconoscimento al vero. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2014).