Cass. civ. n. 10775 del 17 aprile 2019

Testo massima n. 1


Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c., perché l'acquisizione di un nuovo "status" da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore.

Testo massima n. 2


Deve ritenersi sussistere il litisconsorzio necessario dell'altro genitore anche nel giudizio di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del minore, ai sensi dell'art. 263 c.c., pur in mancanza di una espressa previsione normativa, ma sulla base della stessa ratio di cui all'art. 250 c.c.

Normativa correlata