Cass. civ. n. 3563 del 17 febbraio 2006
Testo massima n. 1
In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all'avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.
Testo massima n. 2
In tema di conseguenze dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore, la norma dell'art. 74 della legge sull'adozione 4 maggio 1983, n. 184, nell'affidare, con una formulazione ampia, al tribunale per i minorenni l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento, non determina nè limita i mezzi utilizzabili al fine suindicato, potendo l'indagine richiedere strumenti più o meno penetranti a seconda delle particolarità del caso concreto, e quindi comprendere l'esecuzione di un accertamento tecnico in ordine al rapporto di paternità. Ove un tale accertamento sia stato disposto, le relative risultanze, così come il rifiuto dell'interessato a sottoporvisi, hanno valenza probatoria piena solo ai limitati fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, cod. civ. (richiamato dal secondo comma del citato art. 74), ossia per il rilascio dell'autorizzazione all'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità e per la nomina di un curatore speciale; nondimeno, gli accertamenti compiuti in tale fase prodromica, ove l'interessato si sottragga alla consulenza tecnica disposta dal tribunale ordinario nel giudizio, promosso dinanzi ad esso, di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, pur non potendo assurgere, di per sè, ad elemento di prova sulla veridicità del riconoscimento, possono avere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore indiziario, se in questo prodotti o acquisiti, tenuto anche conto che, su di essi, in tale giudizio, le parti possono formulare i loro rilievi o le loro deduzioni, con l'esercizio di ogni mezzo di difesa. (Nel caso di specie, la corte d'appello aveva utilizzato, valutandole in concorso con il successivo rifiuto dell'autore del riconoscimento a sottoporsi a consulenza tecnica nel corso del giudizio di merito di impugnazione di tale riconoscimento, le risultanze dell'accertamento tecnico espletato dinanzi al tribunale per i minorenni; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso avverso l'impugnata sentenza).