14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3563 del 17 febbraio 2006
Testo massima n. 1
In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all’avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall’altro genitore.
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