Cass. civ. n. 29252 del 22 dicembre 2020
Testo massima n. 1
A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2016).
Normativa correlata
- Art. 490 Codice Civile - Effetti del beneficio d'inventario
- Art. 497 Codice Civile - Mora nel rendimento del conto
- Art. 512 Codice Civile - Oggetto della separazione
- Art. 564 Codice Civile - Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione
- Art. 590 Codice Civile - Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle