Art. 512 – Codice civile – Oggetto della separazione

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata [514 c.c.] a preferenza dei creditori dell'erede [490 c.c.].

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede [490].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 29252/2020

A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2016).

Cass. civ. n. 2007/1971

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Gli effetti sostanziali della separazione si producono anche quando l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario, poiché tale accettazione, sebbene operata essenzialmente in favore dell'erede, comporta la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede.