10 Gen Art. 512 — Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata [ 514 c.c. ] a preferenza dei creditori dell’erede [ 490 c.c. ].
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede [ 490 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2007/1971
La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede. Gli effetti sostanziali della separazione si producono anche quando l’eredità sia stata accettata con beneficio d’inventario, poiché tale accettazione, sebbene operata essenzialmente in favore dell’erede, comporta la separazione dei patrimoni del defunto e dell’erede.
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