Art. 2741 – Codice civile – Concorso dei creditori e cause di prelazione
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 15889/2022
Il diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione "de residuo" sui beni destinati all'esercizio dell'impresa dell'altro coniuge, non ha carattere privilegiato, non essendo tale credito annoverato tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 2741 c.c., senza che possa ritenersi applicabile la causa di prelazione di cui all'art. 189, comma 2 c.c., riferendosi tale norma alla garanzia offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale, quindi non suscettibile di applicazione alla diversa ipotesi della comunione "de residuo" che attribuisce invece al coniuge solo un diritto di credito.
Cass. civ. n. 16568/2021
In tema di fallimento, l'art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all'art. 2741 c.c., è norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 l.fall. si considerano sospesi all'atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore.
Cass. civ. n. 15724/2019
Nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.