Art. 494 – Codice civile – Omissioni o infedeltà nell’inventario
Dal beneficio d'inventario decade l'erede [493, 505, 509, 564 c.c.] che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità [762 c.c.], o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti [484, 527 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16046/2024
Il tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., un collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda può legittimamente emettere la sentenza a condizione che siano state compiute davanti ad esso tutte le attività proprie del dibattimento. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità della sentenza emessa in grado di appello da un collegio diverso da quello che aveva pronunciato l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e dinanzi al quale l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee).
Cass. civ. n. 20042/2019
In tema di successioni, l'erede accettante con beneficio d'inventario, già mandatario dell'amministrazione dei beni del de cuius, non decade dal beneficio per aver inserito nello stato di graduazione dell'eredità crediti per compensi e rimborsi in misura superiore a quanto riconosciuto, non costituendo da solo tale inserimento elemento sintomatico di mala fede ex art. 494 c.c. per denunzia di passività inesistenti.
Cass. civ. n. 24171/2013
In tema di eredità beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria.
Cass. civ. n. 16195/2007
In tema di successioni mortis causa la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 494 c.c., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di «beni appartenenti all'eredità» e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse ereditario, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto.