10 Gen Art. 494 — Omissioni o infedeltà nell’inventario
Dal beneficio d’inventario decade l’erede [ 493, 505, 509, 564 c.c. ] che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità [ 762 c.c. ], o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti [ 484, 527 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 24171/2013
In tema di eredità beneficiata l’onere della prova dell’occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all’eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell’erede essere presunta sino a prova contraria.
Cass. civ. n. 16195/2007
In tema di successioni mortis causa la omissione nell’inventario di beni appartenenti all’eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d’inventario ai sensi dell’articolo 494 c.c., e tanto non solo risulta dall’interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all’omissione di «beni appartenenti all’eredità» e non quindi all’integrale patrimonio costituito dall’asse ereditario, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell’inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell’indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto.
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