10 Gen Art. 762 — Omissione di beni ereditari
L’omissione di uno o più beni dell’eredità [ 494 c.c. ] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [ 734 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8448/1997
L’art. 762 c.c., stabilendo che l’omissione di uno o più beni dell’eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell’atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il Quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.
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