10 Gen Art. 763 — Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il Quarto [ 766, 767, 1448, 2652 n. 1 c.c. ].
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un Quarto all’entità della quota ad esso spettante [ 733, 734, 767 c.c. ].
L’azione si prescrive in due anni dalla divisione [ 1449, 2946 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6449/2008
In caso di divisione fatta dal testatore, l’azione di rescissione è ammissibile solo nel caso in cui il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede, in modo che sia possibile il raffronto tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e l’entità delle quote ad essi astrattamente attribuite dal testatore.
Cass. civ. n. 4635/2001
Nell’azione di rescissione ex art. 763 c.c. la lesione oltre il Quarto tra le quote dei condividenti deve sussistere ed essersi verificata al momento della divisione, cioè dell’attribuzione delle stesse. Deve considerarsi definitiva la divisione — cioè l’attribuzione delle quote, con conseguente rilevanza in tale sede della lesione — effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un’ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali. In tal caso è inammissibile l’azione di rescissione per lesione, ex art. 763 c.c., proposta non contro la scrittura privata, cioè contro l’atto di divisione, ma contro il successivo atto di formalizzazione della stessa, poiché la denuncia di lesione oltre il Quarto deve avere come necessario oggetto l’atto di divisione che attribuisce in modo definitivo le quote a ciascun condividente e non già l’atto di regolarizzazione della già avvenuta divisione.
Cass. civ. n. 10333/1998
Il coerede, onde evitare la rescissione per lesione della divisione, non può limitarsi a ricondurre ad equità la disuguaglianza tra le porzioni, ma deve dare una porzione, in danaro o natura, idonea a reintegrare il valore della quota.
Cass. civ. n. 1927/1991
Il termine di prescrizione biennale, previsto dall’art. 763 terzo comma c.c. per l’azione di rescissione della divisione, che ha natura sostanziale, dato che il suo decorso estingue il relativo diritto, è soggetto a sospensione in relazione agli interventi disposti, per le zone colpite dal terremoto del novembre 1980, dal D.L. 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1980 n. 874, soltanto se abbia scadenza nei periodi espressamente contemplati.
Cass. civ. n. 3874/1975
L’azione di rescissione dell’atto di divisione per lesione presuppone che all’attore sia stata attribuita una quota inferiore a quella astratta spettantegli nella comunione e tende ad ottenere una frazione di beni superiore a quella attribuita col negozio divisorio, mentre deve ravvisarsi un’azione di regolamento di confini — come tale non soggetta al termine biennale di prescrizione di cui all’art. 763, ultimo comma, c.c. — in quella che, presupponendo la validità ed efficacia del titolo d’acquisto di una porzione di terreno ma un’inesatta esecuzione di esso, con la conseguente materiale consegna di una porzione inferiore alla dovuta, tenda all’accertamento del confine previsto nel titolo. Deve conseguentemente ravvisarsi un’azione di regolamento di confini quando il condividente, ammettendo che la quota attribuitagli col negozio divisorio corrisponda alla quota astratta già spettantegli nella comunione, sostenga un’erronea esecuzione del negozio stesso per errore nella misura dei confini del fondo diviso, e chieda l’accertamento del giusto confine.
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