10 Gen Art. 1449 — Prescrizione
L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6974/2017
In tema di rescissione del contratto, l’interruzione della prescrizione consegue esclusivamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale e non anche ad un atto stragiudiziale di costituzione in mora, atteso che la corrispondente azione costituisce l’esercizio di un diritto potestativo rispetto al quale l’altra parte ha una posizione di mera soggezione.
Cass. civ. n. 6733/2005
La categoria dell’accertamento costitutivo in via incidentale si può considerare categoria generale, in quanto le norme degli artt. 1442 Quarto comma, e 1449, secondo comma, c.c., che espressamente la prevedono, sono suscettibili di applicazione analogica, non potendo qualificarsi come norme eccezionali. Ne consegue che, in tema di azione costitutiva non necessaria (quale deve ritenersi quella avanzata ai sensi dell’art. 1453 c.c., in relazione alla quale l’effetto giuridico della risoluzione del rapporto negoziale non necessariamente deve verificarsi per via giudiziale, potendo trovare realizzazione anche attraverso un accordo di scioglimento del contratto), l’effetto giuridico della risolubilità del contratto per inadempimento può essere invocato anche in via di eccezione dalla parte non inadempiente che sia stata convenuta in giudizio dall’altra per la tutela di un qualche effetto giuridico che debba ricollegarsi alla vigenza attuale o pregressa del contratto, realizzandosi in tal modo un fenomeno per cui l’accertamento incidentale della risolubilità per via di eccezione è funzionale alla elisione dell’effetto giuridico del negozio (principio affermato dalla S.C. in relazione ad un giudizio di opposizione a precetto, nel quale l’opponente, per paralizzare gli effetti del titolo esecutivo giudiziale azionato nei suoi confronti, aveva invocato una intervenuta transazione e l’opposto aveva dedotto in appello in via di azione riconvenzionale la risolubilità della transazione non avente carattere novativo ed il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la riconvenzionale e non aveva esaminato la risolubilità sub specie di eccezione, come tale ammissibile, trattandosi di processo pendente al 30 aprile 1995 e, quindi, soggetto all’art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990). La categoria dell’accertamento costitutivo in via incidentale si può considerare categoria generale, in quanto le norme degli artt. 1442 Quarto comma, e 1449, secondo comma, c.c., che espressamente la prevedono, sono suscettibili di applicazione analogica, non potendo qualificarsi come norme eccezionali. Ne consegue che, in tema di azione costitutiva non necessaria (quale deve ritenersi quella avanzata ai sensi dell’art. 1453 c.c., in relazione alla quale l’effetto giuridico della risoluzione del rapporto negoziale non necessariamente deve verificarsi per via giudiziale, potendo trovare realizzazione anche attraverso un accordo di scioglimento del contratto), l’effetto giuridico della risolubilità del contratto per inadempimento può essere invocato anche in via di eccezione dalla parte non inadempiente che sia stata convenuta in giudizio dall’altra per la tutela di un qualche effetto giuridico che debba ricollegarsi alla vigenza attuale o pregressa del contratto, realizzandosi in tal modo un fenomeno per cui l’accertamento incidentale della risolubilità per via di eccezione è funzionale alla elisione dell’effetto giuridico del negozio (principio affermato dalla S.C. in relazione ad un giudizio di opposizione a precetto, nel quale l’opponente, per paralizzare gli effetti del titolo esecutivo giudiziale azionato nei suoi confronti, aveva invocato una intervenuta transazione e l’opposto aveva dedotto in appello in via di azione riconvenzionale la risolubilità della transazione – non avente carattere novativo – ed il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la riconvenzionale e non aveva esaminato la risolubilità sub specie di eccezione, come tale ammissibile, trattandosi di processo pendente al 30 aprile 1995 e, quindi, soggetto all’art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990).
Cass. civ. n. 6050/1995
La disposizione dell’art. 1449 c.c., per la quale il termine annuale di prescrizione dell’azione di rescissione decorre dalla data di conclusione del contratto, deve essere coordinata con la regola generale che fa decorrere ogni termine di prescrizione solo dal momento in cui ii diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e non è applicabile, quindi, ai contratti sottoposti a condizione sospensiva, per i quali il termine annuale di prescrizione dell’azione di rescissione, essendo questa esperibile solo in presenza dei presupposti previsti dall’art. 1447 c.c. (per il contratto concluso in stato di pericolo), e dall’art. 1448 c.c. (per l’ordinaria azione di rescissione), può farsi decorrere solo dalla data in cui si è verificato l’evento dal quale dipendono gli effetti del contratto e, per la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, la concreta operatività, quindi, delle condizioni inique che, con l’azione di rescissione, si vogliono rimuovere.
Cass. civ. n. 3086/1975
Dall’autonomia logica e giuridica del contratto preliminare rispetto al contratto definitivo consegue che l’azione generale di rescissione per lesione ultra dimidium, proponibile contro il secondo, si distingue, per diversità di presupposti e di oggetto, da quella esperibile contro il primo; pertanto, il termine annuale fissato dall’art. 1449 c.c. per la prescrizione dell’azione di rescissione decorre, in ordine al contratto definitivo, dalla data della stipulazione del medesimo.
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