14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6050 del 30 maggio 1995
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 1449 c.c., per la quale il termine annuale di prescrizione dell’azione di rescissione decorre dalla data di conclusione del contratto, deve essere coordinata con la regola generale che fa decorrere ogni termine di prescrizione solo dal momento in cui ii diritto può essere fatto valere [ art. 2935 c.c. ] e non è applicabile, quindi, ai contratti sottoposti a condizione sospensiva, per i quali il termine annuale di prescrizione dell’azione di rescissione, essendo questa esperibile solo in presenza dei presupposti previsti dall’art. 1447 c.c. [ per il contratto concluso in stato di pericolo ], e dall’art. 1448 c.c. [ per l’ordinaria azione di rescissione ], può farsi decorrere solo dalla data in cui si è verificato l’evento dal quale dipendono gli effetti del contratto e, per la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, la concreta operatività, quindi, delle condizioni inique che, con l’azione di rescissione, si vogliono rimuovere.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La riserva della facoltà di nomina del contraente, prevista dall’art. 1401 c.c., può essere contenuta anche in un contratto di vendita con effetti immediatamente traslativi concretandosi, essa, in una dichiarazione a priori ambivalente, perché potenzialmente volta a dare vita ad un contratto in nome proprio, cioè con effetti tra i diretti contraenti, qualora non sia seguita, nel termine prescritto, dalla dichiarazione di nomina, ovvero, nella opposta ipotesi, da un contratto che produce i suoi effetti direttamente ed esclusivamente tra l’altro contraente ed il soggetto designato sì da doversi considerare concilio in nome di quest’ultimo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]