10 Gen Art. 764 — Atti diversi dalla divisione
L’azione di rescissione [ 763 c.c. ] è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L’azione non è ammessa [ 765 c.c. ] contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite [ 1970 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13942/2012
Il “discrimen” tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, primo comma, c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, secondo comma, c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall’esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.
Cass. civ. n. 8946/2009
In tema di divisione ereditaria, sono pienamente legittime sia le divisioni transattive che le transazioni divisorie, in quanto attraverso tali contratti vengono ad un tempo realizzati gli obiettivi dello scioglimento della comunione e quelli della cessazione o prevenzione della litigiosità tra gli eredi.
Cass. civ. n. 8448/1997
Al fine di escludere la rescindibilità dell’atto di divisione, ai sensi dell’art. 764, secondo comma, c.c., non è sufficiente constatare che essa contenga una contestuale transazione, dovendosi, ancora, accertare che l’accordo transattivo, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote ereditarie, abbia avuto ad oggetto proprio le questioni costituenti presupposto ed oggetto dell’azione di rescissione, con la conseguenza che, accertato che le parti, con le espressioni usate nel negozio transattivo, non abbiano affatto voluto porre termine ad una disputa sulle stime (correndo, per l’effetto, l’alea reciproca di assegnare cespiti di valore inferiore oltre il Quarto alla rispettiva quota), ma soltanto manifestato l’intendimento di procedere alla divisione senza esasperazione delle stime medesime (accontentandosi amichevolmente di valutazioni esposte al rischio di qualche marginale approssimazione), dovà ritenersi del tutto legittima, per l’effetto, la successiva proposizione dell’azione di rescissione oltre il Quarto di cui al menzionato art. 764 c.c.
Cass. civ. n. 1029/1994
Sussiste un contratto divisorio soggetto alla rescissione laddove si riscontra la contemporanea esistenza degli elementi dell’attribuzione di valori proporzionali alle quote e dello scioglimento della comunione. Per contro, si è in presenza di una transazione, che si sottrae alla rescissione, quando con l’atto, che pone fine alla comunione, i condividenti — allo scopo di evitare le liti che potrebbero insorgere, o di porre termine alle liti già sorte — si accordano sulla attribuzione delle porzioni, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote.
Cass. civ. n. 4106/1985
Il negozio con cui si scioglie una comunione incidentale ereditaria, ove posto in essere senza tener conto della proporzionalità tra valore dell’asse e quota attribuita (elemento essenziale del negozio divisorio) per dirimere o prevenire controversie insorgenti dallo stato di comunione, integra una transazione in senso proprio, la quale, sebbene attuata in occasione della divisione, si pone come fonte autonoma regolatrice del rapporto in luogo del titolo preesistente e produce effetti novativi, e con l’ulteriore conseguenza, che contro tale atto resta preclusa la proposizione dell’azione di rescissione per lesione oltre il Quarto (art. 763 c.c.).
Cass. civ. n. 137/1984
In tema di divisione ereditaria, l’art. 764 secondo comma c.c., secondo il quale l’azione di rescissione per lesione oltre il Quarto, di cui al precedente art. 763 c.c., non è ammessa contro la transazione che ha posto fine alle questioni insorte a causa della divisione (o dell’atto fatto in luogo della medesima), si riferisce, negando ingresso al suddetto rimedio rescissorio, non soltanto alle transazioni successive all’atto di divisione (o a quello ad esso equiparato) inerenti a contrasti insorti in sede di esecuzione ed interpretazione, ma anche agli accordi transattivi conclusi nel corso dell’iter divisorio, qualora questi, traducendosi in intese rivolte a prevenire o risolvere in via definitiva, mediante reciproche concessioni, controversie sulla concreta determinazione delle porzioni, vengano necessariamente a spiegare effetti sul contenuto del successivo atto di divisione.
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