14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4106 del 10 luglio 1985
Testo massima n. 1
Il negozio con cui si scioglie una comunione incidentale ereditaria, ove posto in essere senza tener conto della proporzionalità tra valore dell’asse e quota attribuita [ elemento essenziale del negozio divisorio ] per dirimere o prevenire controversie insorgenti dallo stato di comunione, integra una transazione in senso proprio, la quale, sebbene attuata in occasione della divisione, si pone come fonte autonoma regolatrice del rapporto in luogo del titolo preesistente e produce effetti novativi, e con l’ulteriore conseguenza, che contro tale atto resta preclusa la proposizione dell’azione di rescissione per lesione oltre il quarto [ art. 763 c.c. ].
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