10 Gen Art. 509 — Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [ 498 c.c. ], l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario [ 493, 494, 505 c.c. ], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere [ 505 c.c. ], il tribunale del luogo dell’aperta successione [ 456 c.c. ], su istanza [ 779 c.p.c. ] di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [ 498 ss. c.c. ], può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti . Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [ 52, 53 disp. att. ], annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari [ 507, 2643 c.c. ] e negli uffici dove sono registrati i beni mobili [ 815, 2649, 2663, 2683, 2687 c.c. ].
L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore [ 507 c.c. ]. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [ 2644 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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