Art. 2649 – Codice civile – Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [1977 ss., 2687; 225 disp. att., 231 disp. att.].
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta [507, 509, 2644, 2650, 2687, 2913; 231 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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