10 Gen Art. 2687 — Cessione dei beni ai creditori
Posted at 20:55h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo I – Della trascrizione > Capo III – Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili > Sezione I – Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall’articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [ 231 disp. att. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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