10 Gen Art. 2688 — Continuità delle trascrizioni
Posted at 20:31h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo I – Della trascrizione > Capo III – Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili > Sezione I – Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto.
Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l’ordine rispettivo, salvo il disposto dell’articolo 2644.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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