Art. 2689 – Codice civile – Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze [2651] da cui risulta acquistato per usucapione [1162] uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.