Art. 2684 – Codice civile – Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [2643, 2685, 2690; c. nav. 250, 865];
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto [2686, 2689];
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 5];
4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 13];
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [2643 n. 6; c. nav. 643, 664, 665, 1055, 1068];
6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 14, 2686].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3340/1999
Gli atti traslativi della proprietà di un'autovettura risultanti da un'attestazione notarile sono opponibili agli organi deputati all'accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale (nella specie, mancata copertura assicurativa), ancorché non trascritti nel pubblico registro automobilistico: tali annotazioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 c.s. e 6 L. 24 novembre 1981, n. 689, l'annotazione costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria.
Cass. civ. n. 101/1990
La domanda giudiziale, diretta all'accertamento dell'avvenuto acquisto di un autoveicolo in forza di atto non trascritto, è idonea, ove trascritta, a far retroagire alla data della relativa trascrizione gli effetti favorevoli dell'eventuale sentenza di accoglimento, con opponibilità nei confronti di chi divenga successivamente titolare di diritti incompatibili, ancorché non abbia partecipato al processo, secondo le previsioni degli artt. 2684 e 2690 n. 2 c.c. Tale opponibilità sussiste, a norma dell'art. 45 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pure nei confronti del fallimento del venditore, ove il fallimento stesso sia stato dichiarato dopo quella trascrizione, salva restando ogni questione sulla validità, efficacia e revocabilità del contratto.