10 Gen Art. 2684 — Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’articolo 2644:
- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [ 2643, 2685, 2690; c.nav. 250, 865 ];
- 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto [ 2686, 2689 ];
- 3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [ 2643 n. 5 ];
- 4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti [ 2643 n. 13 ];
- 5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [ 2643 n. 6; c.nav. 643, 664, 665, 1055, 1068 ];
- 6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti [ 2643 n. 14, 2686 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 25266/2001
Anche nel così detto patteggiamento in appello — oltre che nel procedimento speciale previsto dall’art. 444 c.p.p. — il riconoscimento di attenuanti generiche o la diversa valenza conferita alle stesse non possono avere altro scopo che quello di rendere possibile la applicazione della pena concordata, poiché non è consentita la utilizzazione dell’accordo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione esso è preordinato; ne consegue che il concordato giudizio di prevalenza delle attenuanti (già concesse dal giudice di primo grado e ritenute, in quella fase, minusvalenti alle contestate aggravanti) non può determinare la prescrizione del reato, con riferimento al quale le parti hanno patteggiato la pena.
Cass. civ. n. 3340/1999
Gli atti traslativi della proprietà di un’autovettura risultanti da un’attestazione notarile sono opponibili agli organi deputati all’accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale (nella specie, mancata copertura assicurativa), ancorché non trascritti nel pubblico registro automobilistico: tali annotazioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all’art. 196 c.s. e 6 L. 24 novembre 1981, n. 689, l’annotazione costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria.
Cass. civ. n. 101/1990
La domanda giudiziale, diretta all’accertamento dell’avvenuto acquisto di un autoveicolo in forza di atto non trascritto, è idonea, ove trascritta, a far retroagire alla data della relativa trascrizione gli effetti favorevoli dell’eventuale sentenza di accoglimento, con opponibilità nei confronti di chi divenga successivamente titolare di diritti incompatibili, ancorché non abbia partecipato al processo, secondo le previsioni degli artt. 2684 e 2690 n. 2 c.c. Tale opponibilità sussiste, a norma dell’art. 45 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pure nei confronti del fallimento del venditore, ove il fallimento stesso sia stato dichiarato dopo quella trascrizione, salva restando ogni questione sulla validità, efficacia e revocabilità del contratto.
Cass. civ. n. 1233/1977
A differenza di quanto è previsto in ordine ai negozi e alle attività di contenuto patrimoniale, la rappresentanza per la tutela dei diritti di natura personale e personalissima — anche se ne derivi un indiretto riflesso economico — spetta al genitore o ai genitori che esercitano la potestà sul figlio minore, ai sensi del primo comma dell’art. 320 c.c., senza bisogno di alcuna autorizzazione del giudice tutelare, salvo che la legge riconosca specificamente nel minore la titolarità e la piena capacità per determinati atti, o che non vi siano altre particolari discipline (ad es.: artt. 120, 125, 153 c.p.), o che non si determinino situazioni di conflitto di interessi. Conseguentemente, il potere del genitore esercente la patria potestà di proseguire l’azione di disconoscimento della paternità, non avendo alcuna speciale disciplina, rientra in quello genericamente previsto dal primo comma dell’art. 320 c.c. e non richiede per il suo esercizio la previa autorizzazione del giudice tutelare. (Nella specie, il presunto padre era deceduto dopo la proposizione dell’azione di disconoscimento, la quale era stata proseguita da suo cognato, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul proprio figlio minore, erede universale del de cuius).
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