Art. 2683 – Codice civile – Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c. nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c. nav. 146 ss.];
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [c. nav. 753];
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico [1706, 2914, n. 1].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3694/2020
La buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne consegue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell'acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare (ai sensi dell'art. 2683, n. 3, c.c.), la conservazione della cui copia, per quanto informale, rispondeva a prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (l. n. 246 del 2005). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/05/2017).
Cass. civ. n. 15569/2004
Il terzo che si oppone all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l'azienda del debitore non può fondare il suo proprietà su di essi sulla trascrizione dei beni a suo favore — nella specie l'iscrizione nel P.R.A. — perché tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 c.c., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà — effetto reale del semplice consenso del venditore e del compratore — bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall'art. 621 c.p.c.
Cass. civ. n. 2445/1993
Il natante non registrato può essere oggetto di un valido contratto di compravendita perché la normativa sulla iscrizione dei beni mobili ha solo una funzione di pubblicità che non vieta la circolazione, in caso di inosservanza, secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati.