10 Gen Art. 2683 — Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [ 2643, 2657 ss. ], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [ c.nav. 233, 250, 843, 865 ], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15569/2004
Il terzo che si oppone all’esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l’azienda del debitore non può fondare il suo proprietà su di essi sulla trascrizione dei beni a suo favore — nella specie l’iscrizione nel P.R.A. — perchè tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 c.c., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà — effetto reale del semplice consenso del venditore e del compratore — bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall’art. 621 c.p.c.
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