Cass. civ. n. 2445 del 26 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Il natante non registrato può essere oggetto di un valido contratto di compravendita perché la normativa sulla iscrizione dei beni mobili ha solo una funzione di pubblicità che non vieta la circolazione, in caso di inosservanza, secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati.

Normativa correlata