10 Gen Art. 503 — Liquidazione promossa dall’erede
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [ 495, 504 c.c. ].
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura [ 498, 505 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5182/1984
Ai sensi dell’art. 503 c.c., colui che abbia accettato l’eredità con il beneficio d’inventario, ha la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità, anche se non abbia ricevuto opposizione alla liquidazione individuale da creditori o legatari. Tuttavia, quando, su istanza di un creditore, sia iniziata l’azione esecutiva, l’erede non può avvalersi di detta facoltà, qualora, prima dell’esercizio di tale azione, non abbia manifestato la volontà di scegliere la liquidazione concorsuale, servendosi delle formalità prescritte dall’art. 498 c.c., cioè spedendo ai creditori e legatari la raccomandata contenente l’invito a presentare le dichiarazioni di credito e pubblicando l’invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia.
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