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Art. 503 — Liquidazione promossa dall’erede

Art. 503 — Liquidazione promossa dall’erede

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [ 495, 504 c.c. ].

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura [ 498, 505 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5182/1984

Ai sensi dell’art. 503 c.c., colui che abbia accettato l’eredità con il beneficio d’inventario, ha la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità, anche se non abbia ricevuto opposizione alla liquidazione individuale da creditori o legatari. Tuttavia, quando, su istanza di un creditore, sia iniziata l’azione esecutiva, l’erede non può avvalersi di detta facoltà, qualora, prima dell’esercizio di tale azione, non abbia manifestato la volontà di scegliere la liquidazione concorsuale, servendosi delle formalità prescritte dall’art. 498 c.c., cioè spedendo ai creditori e legatari la raccomandata contenente l’invito a presentare le dichiarazioni di credito e pubblicando l’invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia.

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