10 Gen Art. 504 — Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario [ 510 c.c. ], ciascuno può promuovere la liquidazione [ 503 c.c. ]; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti [ 498, [ 498, 510 c.c. ]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati [ 1387 ] nella liquidazione dal notaio.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4972/2012
In tema di accettazione di eredità con beneficio d’inventario da parte di più coeredi, l’art. 504 c.c. prescrive l’unicità della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l’iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 c.c., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicità, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni.
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