14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4972 del 28 marzo 2012
Testo massima n. 1
In tema di accettazione di eredità con beneficio d’inventario da parte di più coeredi, l’art. 504 c.c. prescrive l’unicità della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l’iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 c.c., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicità, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni.
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Testo massima n. 2
In tema di accettazione di eredità con beneficio d’inventario, poiché il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall’art. 501 c.c. dev’essere proposto, a norma dell’art. 778, terzo comma, c.p.c., con citazione, dando luogo così a un ordinario giudizio contenzioso, ne deriva che l’appello deve proporsi nella medesima forma.
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