Art. 502 – Codice civile – Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione [501 c.c.] o passata in giudicato [324 c.p.c.] la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede [474 c.p.c.].
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [1179 c.c.].
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione [508 c.c.]. Questa azione si prescrive [2934 ss. c.c.] in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato [324 c.p.c.] la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [495, 2934 ss. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20713/2018
Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.
Cass. civ. n. 2873/1989
La qualità di erede legittimo spettante allo Stato (a differenza che nel vigore del codice del 1865) ai sensi degli artt. 565 e 586 del codice civile vigente, comporta che nei suoi confronti, nonostante alcune peculiarità della relativa successione (non necessità di accettazione, impossibilità di rinuncia, responsabilità intra vires hereditatis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d'inventario), sia applicabile la norma del terzo comma dell'art. 502 c.c., la quale (in tema di eredità beneficiata) prevede che i creditori e i legatari non presentatisi possono agire contro l'erede – entro il termine prescrizionale di tre anni ivi indicato – nei limiti della somma residuata dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.