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Art. 489 — Incapaci

Art. 489 — Incapaci

I minori [ 2 c.c. ], gli interdetti [ 414 c.c. ] e gli inabilitati [ 415 c.c. ] non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario [ 471, 472 c.c. ], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione [ 431 c.c. ], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10054/2014

In tema di accettazione beneficiata, il prolungamento dei termini per la redazione dell’inventario in presenza di minori chiamati all’eredità, ai sensi dell’art. 489 cod. civ., non si estende ai loro rappresentanti che eventualmente siano chiamati in proprio.

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Cass. civ. n. 9648/2000

L’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall’art. 485 c.c. allorché questa norma stabilisce che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell’art. 489 c.c., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell’inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età.

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Cass. civ. n. 9142/1993

La disposizione dell’art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all’eredità che è a qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, è considerato erede puro e semplice, ove non ottemperi alle disposizioni circa la compilazione dell’inventario nel termine prescritto, non è applicabile (anche ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione dei legittimari) nell’ipotesi di eredità devolute ai minori, posto che nei confronti di tali soggetti la decadenza dal beneficio d’inventario non può avvenire, a norma dell’art. 489 c.c., se non al compimento di un anno dalla maggiore età, restando escluso che, una volta che l’inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all’art. 485 citato, ma in costanza della minore età del chiamato, questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età.

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