14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8034 del 19 luglio 1993
Posted at 16:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
In base al disposto dell’art. 510 c.c. la redazione dell’inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, ma non anche a quelli che siano divenuti tali per essere decaduti dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario, non potendo la redazione dell’inventario attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]