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Art. 2 — Maggiore età. Capacità di agire

Art. 2 — Maggiore età. Capacità di agire

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4745/1993

È nulla, per violazione dell’art. 37 Cost., la clausola di un contratto collettivo che trascurando l’anzianità nel rapporto di lavoro anteriore al compimento, da parte del lavoratore, del ventunesimo anno di età, fissa tale evento come momento iniziale della decorrenza del diritto al conseguimento di emolumenti accessori di natura continuativa, anche nel vigore della L. n. 39 del 1975, che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno.

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Cass. civ. n. 8704/1991

I «minori» in favore dei quali l’art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l’età fissata per l’acquisto della piena capacità di agire: quindi — nel vigore dell’art. 2 c.c. prima della modifica introdotta dalla L. n. 39 del 1975 — «minori» erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l’acquisto della capacità d’agire in materia di lavoro dall’originario art. 3 c.c., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall’art. 2 cit. e non attributiva di una capacità d’agire di carattere generale.

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Cass. civ. n. 3490/1971

La legge, allorché parla di minori, non può che far riferimento a coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano quindi acquistato la capacità generale di agire. Le norme che prevedono ipotesi di capacità speciali, sono, quali norme eccezionali, di stretta interpretazione ed hanno una sfera di applicazione limitata alla particolare disciplina da esse regolata.

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