Cass. civ. n. 8704 del 9 agosto 1991

Testo massima n. 1


I «minori» in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi — nel vigore dell'art. 2 c.c. prima della modifica introdotta dalla L. n. 39 del 1975 — «minori» erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 c.c., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. e non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale.

Normativa correlata