10 Gen Art. 431 — Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
Posted at 20:30h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia > Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione [ 429 ] produce i suoi effetti appena passata in giudicato [ 324 c.p.c. ].
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione [ 133 c.p.c. ] della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [ 432 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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